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Attività indipendente

Su questa pagina illustriamo come si deve procedere per avviare un’attività indipendente come ergoterapista. Sono inoltre disponibili importanti documenti e informazioni per chi lavora già in proprio. Tali informazioni sono utili anche per  ergoterapiste ed ergoterapisti con funzioni dirigenziali che operano all’interno di un’organizzazione di ergoterapia, ad es. una Sagl, una SA o in seno a un’istituzione.

 

 

Prestazioni speciali per membri con attività indipendente e organizzazioni di ergoterapia

  • Consulenza individuale su questioni e problemi di natura assicurativa.
  • Consulenza individuale su questioni tariffarie e di fatturazione.
  • Consulenza individuale su questioni legate a prescrizioni mediche / al rilascio della prescrizione
  • Consulenza individuale sulla costituzione e l’organizzazione di uno studio di ergoterapia
  • Consulenza individuale su questioni assicurative legate all’indipendenza.
  • Documentazione aggiornata su modifiche di legge e informazioni aggiornate dell’organizzazione mantello delle casse malati prio.swiss, dell’organizzazione mantello degli ospedali H+ e degli Uffici federali della sanità pubblica, delle assicurazioni sociali nonché della formazione professionale e della tecnologia

 

Come procedere per lavorare come ergoterapista indipendente?

Come devo procedere per fatturare le prestazioni a carico dell’assicurazione malattie, infortuni e invalidità?

  1. Autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) della direzione cantonale della sanità per il libero esercizio come ergoterapista o come
    organizzazione di ergoterapia, compresa l’autorizzazione AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) sotto la propria responsabilità professionale.
  2. Registrazione a SASIS SA – Ottenimento del numero RCC (per ogni Cantone): serve per fatturare a carico delle assicurazioni malattie.
  3. Adesione alle convenzioni tariffali ASE/CRS – santésuisse/tarifsuisse e ASE/CRS-CTM.

 

 

 

Adesioni alle convenzioni tariffali

Per poter fatturare le prestazioni di ergoterapia è necessario aderire alle convenzioni tariffali delle assicurazioni malattie e alla convezione CTM (AI, AINF, AM).

Conformemente all’articolo 4 delle direttive sulla convenzione tariffale, la tassa di adesione unica ammonta a CHF 200.–*. Viene inoltre applicato un supplemento di CHF 150.–* alla quota associativa per i lavori speciali e le prestazioni dell’ASE per chi lavora in proprio.
*per i membri ASE

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Volete che il vostro studio compaia sul sito dell’ASE?

Modulo per la pubblicazione dell’indirizzo dello studio

Il manuale pratico dell’ASE per l’ergoterapista indipendente

Il manuale pratico fornisce informazioni dettagliate su tutte le questioni che spaziano dalle attività preliminari all’apertura dello studio fino alla gestione e alla vendita dello stesso. Il manuale pratico viene aggiornato periodicamente e può essere scaricato in formato PDF.

Gli allegati relativi al manuale pratico sono scaricabili qui di seguito.

Praxishandbuch

Amministrazione dello studio

L’ASE mette a disposizione tutta una serie di informazioni utili per l’amministrazione dello studio.

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Modello di rapporto e procedura di garanzia di assunzione delle spese

Alla voce «Best Practice» è disponibile una spiegazione relativa all’utilizzo del modello di rapporto.

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Contatto:

Andrea Petrig, responsabile specializzata ASE

Dal 2025: importanti novità per le ergoterapiste e gli ergoterapisti indipendenti

Nel 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni di legge per le autorizzazioni AOMS e l’autorizzazione all’esercizio della professione. Vi preghiamo di leggere con attenzione le novità illustrate, in modo da poter continuare a esercitare la vostra attività in modo conforme alla legge.

Le modifiche seguenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2025:

  1. Autorizzazione AOMS e garanzia dei diritti acquisiti
    I diritti acquisiti si riferiscono esclusivamente al territorio del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione e valgono solo finché non cambiano le condizioni. Se una o un ergoterapista o un’organizzazione di ergoterapia  esercitava a carico dell’AOMS prima del 1° gennaio 2022 , può continuare a farlo nel rispettivo Cantone senza dover richiedere una nuova autorizzazione AOMS. Tuttavia, se viene  modificata la forma giuridica  (ad es. un’ergoterapista assunta presso un’organizzazione con diritti acquisiti avvia un’attività indipendente) o si vuole esercitare a carico dell’AOMS in un altro Cantone,  occorre richiedere un’autorizzazione AOMS secondo il nuovo diritto.
    In base alle  FAQ dell’UFSP (domanda 1.1, lett. e), in questo caso non è prevista una procedura semplificata come accade in una situazione analoga per l’autorizzazione all’esercizio della professione.
  2. Termine del periodo di transizione per l’autorizzazione all’esercizio della professione
    La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, art. 34 cpv. 2) prevedeva un periodo di transizione di cinque anni per chi, prima della sua entrata in vigore, non necessitava di un’autorizzazione all’esercizio della professione secondo il diritto cantonale. Il periodo di transizione è scaduto il 1° febbraio 2025. A partire da questa data, anche le ergoterapiste e gli ergoterapisti nella situazione di cui sopra devono disporre di un’apposita autorizzazione. Poiché la LPSan non definisce in modo preciso il concetto di «sotto la propria responsabilità professionale», esistono diverse interpretazioni a livello cantonale. Vi preghiamo di informarvi presso il Cantone in cui praticate la vostra professione per capire in quali situazioni si parla di esercizio della professione «sotto la propria responsabilità professionale».

 

Esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale

La nozione di «esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale»  comprende tutte le attività esercitate sia come dipendente (presso un’azienda pubblica o privata) sia come indipendente senza la supervisione di un’altra persona che svolge la medesima professione. La cosa essenziale è che la o il professionista della salute assuma personalmente la responsabilità professionale finale della propria attività e quella delle sue eventuali collaboratrici o collaboratori. Devono pertanto disporre di un’autorizzazione all’esercizio della professione sia coloro che lavorano in uno studio proprio sia le e i dirigenti di istituti di cura che hanno la responsabilità professionale del corretto esercizio della professione da parte delle persone a loro sottoposte. Lo stesso vale per chi lavora alle dipendenze di una struttura come unica o unico specialista della rispettiva professione sanitaria e svolge quindi la propria attività senza alcuna supervisione professionale (ad es. persona che opera all’interno di uno studio medico associato come unica ergoterapista).

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